STATUTO ASSOCIATIVO

Salvaguardia Rurale Veneta

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

SALVAGUARDIA RURALE VENETA

con sede in via  Nardari, 7 37030 San Mauro di Saline (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia ed all’estero.

 

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) proporre e promuovere progetti che abbiano lo scopo di salvaguardia del territorio e delle attività presenti nelle zone rurali;

b) divulgare la conoscenza delle peculiarità e delle attività presenti nel  territorio montano

c) divulgare tramite il confronto ed esperienze mirate il senso critico e di conoscenza delle problematiche del territorio montano;

d) promuovere il dialogo tra i soci,

e) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, iniziativa di solidarietà sociale, stage, progetti nelle scuole, progetti in ambiti socialmente rilevante, etc.)

f) difendere tramite manifestazioni, iniziative, convegni, proposte l’ambito del territorio montano da decisioni pubbliche che possano creare danno al territorio e/o alle attività presenti.

 

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 3 categorie di soci:
    – ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,
    – sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
    – benemeriti: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
  4. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso ed il pagamento annuale della quota di iscrizione.
  5. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
  6. I soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci,tenuto in forma libera anche meccanografica

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni rese dagli organi sociali.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    – Assemblea dei soci,
    – Consiglio direttivo,
    – Presidente,
    – Vicepresidente
    – Segretario.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. E’ consentito il solo rimborso spese se preventivamente quantificate, se indicata la loro sostenibilità con specifica disponibilità a voce del bilancio di previsione in corso e quindi ad esso imputate e comunque sempre preventivamente autorizzate in forma scritta dal presidente e segretario/ economo / contabile.

 

ART. 7 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso telematico scritto, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione con eventuale liquidazione del fondo comune. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,o, in sua assenza, da un rappresentante del Consiglio Direttivo,o, in loro assenza,da un presidente d’assemblea nominato dall’assemblea stessa.

 

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:
    –  eleggere il consiglio direttivo;
    – approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
    – determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    – approvare l’eventuale regolamento interno;
    – deliberare in via definitiva sulle domande di appello di esclusione dei soci;
    – eleggere il Consiglio Direttivo;
    – deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
    – L’associazione si puo’ avvalere della collaborazione professionale di esterni che propongano progetti supervisionati dal consiglio direttivo dell’associazione o che siano parte dei progetti proposti dall’associazione.

 

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
    Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di metà più uno dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un suo delegato e sottoscritto dal presidente d’assemblea (vedi art 7 punto 5).
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
  3. Copia dei verbali sarà a disposizione sul sito dell’associazione.

 

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5  membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 10 mandati
  5. Di eleggere fra i suoi componenti il Presidente,il Vicepresidente ed un Segretario con il compito di verbalizzante, di tenuta della documentazione del associazione, economo/contabile della stessa con l’obbligo della resa trimestrale del conto allo stesso consiglio e gestore del sito dell’associazione.
  6. Determinare le quote associative.
  7. Deliberare sull’ammissione di nuovi associati.
  8. Deliberare in ordine al recesso e all’espulsione degli associati.
  9. Ogni membro del Consiglio Direttivo decade per dimissioni scritte o per revoca dell’incarico da parte dell’assemblea (50% più uno dei soci). Verrà sostituito da un membro nominato dall’assemblea stessa a maggioranza dei presenti.
  10. Nessun membro del Consiglio Direttivo dovrà avere incarichi politici comunali, regionali o nazionali.​

 

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale
  2. Presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  3. Il presidente decade per dimissioni scritte, scioglimento del Consiglio Direttivo o per revoca dell’incarico da parte dell’assemblea (50% più uno dei soci).
  4. In caso di assenza temporanea, il Presidente, verrà sostituito dal Vicepresidente o dal segretario amministrativo, esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione.

 

ART. 13 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    a. quote e contributi degli associati;
    b. contributi di privati e di enti pubblici,
    c. eredità, donazioni e legati;
    d. attività marginali di carattere commerciale e produttivo
    e. altre entrate compatibili con la normativa in materia
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
  4. L’associazione avrà un sito internet di riferimento che verrà curato dal segretario.

 

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato sul sito internet dell’associazione.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

  2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

 

ART. 16 – (Disposizioni finali)

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’assemblea dei soci

  2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.